L’Alleghe vince a tavolino la partita di ritorno con il Fiemme

 D3S_0516Letta la segnalazione ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento di Giustizia Fisg con la quale il Procuratore Federale della Fisg, ha investito questo Giudice del giudizio sulla regolarità della gara del campionato di serie B del 29.01.2016, disputatasi a Cavalese tra le squadre del Hc Nuovo Fiemme 97 e Alleghe Hockey;
rilevato che dagli atti forniti dal procuratore emerge che la società HC Nuovo Fiemme 97 ha schierato nella predetta gara il giocatore Armando Chelodi, tessera nr. 302651, nato il 12/01/1973, tesserato come atleta solo in data 28/01/2016;
lette altresì le NORME ORGANIZZATIVE FEDERALI ANNUALI, Anno Sportivo 2015 / 2016, Campionati Italiani Hockey SERIE “B” MASCHILE, Approvate con delibera del Presidente nr. 124, del 15 settembre 2015, ratificata dal Consiglio Federale il 19 settembre 2015, che prevedono al punto G = TESSERAMENTO ED UTILIZZO ATLETI che le richieste di tesseramento a titolo definitivo o di prestito di giocatori di cat. A, con allegata tutta la documentazione necessaria, devono essere presentate in qualunque momento della stagione sino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2015 e le NORME COMUNI 2015 / 2016, Approvate con delibera del Presidente nr. 124, del 15 settembre 2015, ratificata dal Consiglio Federale il 19 settembre 2015, che prevedono alle pagine 7 e 8, al punto le sanzioni per la POSIZIONE IRREGOLARE DI ATLETA ED ALLENATORE ED OMESSA INDICAZIONE DI UNO O PIU’ATLETI NEL FOGLIO D’ARBITRAGGIO DELLA GARA;
letto ancora il citato articolo 78 del Regolamento di Giustizia che al comma 1, lettera a) affida al Giudice Sportivo la pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei relativi risultati e che al comma 2 prevede l’instaurazione del giudizio a seguito di segnalazione da parte del Procuratore Federale;
Il Giudice sportivo, ritenuta la sua competenza,
considerato il fatto che nella gara in oggetto la squadra Nuovo Fiemme 97 ha schierato il giocatore Chelodi Armando, tesserato come atleta in data 28/01/2016, oltre il termine ultimo previsto dalle CITATE N.O.F.A. Anno Sportivo 2015/16 Campionati Italiani Hockey SERIE “B” MASCHILE e che pertanto non avrebbe potuto prendere parte all’incontro;
ritenuto, in conformità alla costante giurisprudenza di questo Giudice, che lo schieramento in campo di un atleta che, secondo le norme vigenti, non avrebbe potuto prendere parte alla gara rappresenta un comportamento idoneo ad influire in modo decisivo sullo svolgimento della manifestazione agonistica impedendone la regolare effettuazione sul piano dell’equità sportiva;
in applicazione dell’articolo 25 del Regolamento di Giustizia, dispone la non omologazione del risultato della gara del campionato di serie B del 29.01.2016 disputatasi a Cavalese tra le squadre del Hc Nuovo Fiemme 97 e Alleghe Hockey conseguito sul campo, applica nei confronti della squadra Nuovo Fiemme 97 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 5 a 0.

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